L’art. 5 del bando di gara prevede che “Il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa nell’ambito del programma PO FEAMP 2014-2020 potrebbe comportare una decurtazione del finanziamento da parte da dell’amministrazione regionale che si tradurrà in una riduzione del corrispettivo che sarà riconosciuto all’Impresa aggiudicataria”. A tal riguardo, si chiarisce che tale precisazione intende salvaguardare il Flag nell’ipotesi di definanziamento dovuto al non raggiungimento dei target di spesa. E’ evidente come la clausola in questione non possa rappresentare un patto leonino nei confronti dell’aggiudicatario. Altrettanto evidente è il fatto che il FLAG è una società nata per gestire il programma di finanziamento e che non ha altre risorse che quelle derivanti dal programma. Pertanto nell’ipotesi paventata, il Dipartimento e il Flag non potranno non onorare le fatture della dalla ditta aggiudicataria per i lavori eseguiti in base alle previsioni contrattuali. La clausola riserva al Flag la possibilità di risolvere il contratto per la parte non eseguita e per la quale la Ditta non abbia già assunto impegni. In ogni caso le modalità di esercizio di tale clausola saranno meglio disciplinate in sede contrattuale.
Inoltre, si chiarisce che non è ammesso l’invio dell’offerta a mezzo PEC.